DTA: imposto il tetto massimo a 500 milioni per la conversione in crediti d’imposta

DTA: imposto il tetto massimo a 500 milioni per la conversione in crediti d’imposta

18 Novembre 2021 News Tax 0
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Agevolazione prorogata ma tetto ridotto

Il nuovo disegno di legge di bilancio 2022 contiene molte novità dal punto di vista fiscale, ma di particolare rilievo appare l’articolo 17 che modifica, e non di poco, la normativa vigente in materia di conversione delle DTA.

La modifica ha interessato in particolar modo la trasformazione delle DTA o Deferred Tax Assets derivanti da fusioni in crediti d’imposta; ma cosa sono le DTA?

La disciplina delle Deferred Tax Assets – DTA (imposte differite attive) consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. Questa disciplina è stata introdotta nell’ottica di migliorare il trattamento fiscale degli enti creditizi e finanziari, in sostanza per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei.

La disciplina giuridica sulle DTA prevede diverse fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta; possono, quindi, essere convertite in crediti d’imposta le DTA generate da:

  • svalutazione dei crediti degli enti finanziari e creditizi, nonché dalle perdite su crediti, non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;
  • rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP;
  • valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La trasformazione è possibile solo qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d’esercizio.
  • DTA da perdite fiscali

Compreso cosa sono le DTA, è importante analizzare le modifiche apportate dalla proposta di legge di bilancio 2022, alla disciplina della conversione in crediti d’imposta delle DTA da fusione.

Stando, infatti, a quanto si legge nella bozza, il termine per le aggregazioni aziendali che generano il diritto alla conversione sarà prorogato al 30 giugno 2022. Attualmente la conversione delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE derivanti da fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, interessa tutte le operazioni approvate dall’organo amministrativo entro il 31 dicembre 2021. Ma se da un lato il Governo italiano allunga di sei mesi la fruibilità del bonus, dall’altro impone un tetto massimo pari a 500 milioni. Infatti, se fino ad oggi l’importo massimo delle DTA trasformabili è fissato al 2% del totale degli attivi delle società coinvolte senza considerare quella con l’importo maggiore, con la nuova legge di bilancio sembrerebbe che l’importo massimo sia stato limitato alla cifra più piccola compresa tra 500 milioni e il 2% degli asset. La quantificazione massima, considerando l’IRES ordinaria al 24% si attesterà dunque intono a 120 milioni nel caso in cui le attività cumulative superino i 25 miliardi.

Secondo gli analisti di Intesa San Paolo questo limite andrebbe a limitare la convenienza delle operazioni di integrazione nel settore bancario in quanto ridurrebbe in modo significativo l’incentivo per le operazioni di M&A; infatti, questo importo è ben lontano dagli elevati importi di DTA enucleabili dai bilanci delle diverse banche italiane. Un esempio concreto è rappresentato dall’operazione che ha interessato Unicredit e Montepaschi, che avrebbe portato al gruppo riveniente dall’integrazione un beneficio fiscale di circa 2,7 miliardi secondo quanto stimato da Equita sim, ora ridotto a 500 milioni.

Non sono previste decorrenze specifiche per questa modifica che dunque dovrebbe applicarsi solo dal 1° gennaio del 2022 con riferimento ad operazioni con data di efficacia successiva.

A cura della Divisione Tax di Consilia Business Management

 

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