L’Audit della Corte dei conti Europea sullo stato del recepimento della Normativa Antiriciclaggio nei paesi UE

L’Audit della Corte dei conti Europea sullo stato del recepimento della Normativa Antiriciclaggio nei paesi UE

19 Luglio 2021 GRC News 0

Istituita nel 1977, la Court of Auditors ha Sede in Lussemburgo ed è una delle sette istituzioni dell’Unione europea, preposta all’esame dei conti di tutte le entrate e le uscite dell’Unione e dei suoi vari organi al fine di accertarne la sana gestione finanziaria. Si tratta di un ente non dotato di poteri legali, che opera per migliorare la gestione da parte della Commissione europea del bilancio dell’UE e riferisce sullo stato delle finanze dell’Unione.

A parte l’attività di controllo sui conti, la Court of Auditors si occupa anche della segnalazione di casi sospetti di frode, corruzione o altra attività illegale all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

In questo ambito la Corte ha effettuato una verifica sullo stato di recepimento della normativa antiriciclaggio a livello europeo. Le entità analizzate dalla Corte sono state la Commissione (principalmente la DG FISMA), l’Autorità bancaria europea (EBA) e la Banca centrale europea (BCE). Le constatazioni sono state anche sottoposte al SEAE per conferma. La Corte, inoltre, ha condotto un sondaggio elettronico tra i 27 paesi membri del gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (Expert Group on Anti-money Laundering and Counter Terrorist Financing – EGMLTF). Il sondaggio ha riguardato aspetti dell’attuazione della politica in materia di ML/TF a livello nazionale, come la valutazione del rischio e il recepimento della normativa. La Corte ha ricevuto risposte da 20 paesi.

Nell’ambito delle criticità riscontrate rilevano tra le altre le seguenti:

  • una frammentazione istituzionale con scarso coordinamento a livello dell’Ue: in pratica la vigilanza è ancora attuata quasi solo a livello nazionale;
  • un modesto controllo verso i paesi terzi: mancanza di autonomia nella creazione della blacklist, carenze nella comunicazione, scarsa cooperazione da parte del Servizio europeo per l’azione esterna;
  • con riferimento alla valutazione del rischio per il mercato interno, la metodologia non assegna priorità ai settori in base al rischio, è priva di una dimensione geografica e non riflette i cambiamenti che si verificano nel tempo;
  • in merito allo stato del recepimento delle direttive, le analisi effettuate hanno evidenziato un’eccessiva lentezza del processo di convergenza a causa della scarsa qualità delle comunicazioni da parte degli Stati Ue e delle limitate risorse a disposizione della Commissione;
  • la Commissione e l’EBA non hanno utilizzato in maniera efficace i poteri in materia di violazioni del diritto dell’Unione: si sono verificati eccessivi ritardi nell’azione dell’EBA riguardo a presunte violazioni del diritto Ue;
  • la Bce ha iniziato a integrare i rischi nella vigilanza prudenziale, ma la condivisione delle informazioni non è pienamente efficiente: il materiale condiviso dalle autorità nazionali di vigilanza varia in ragione delle diverse pratiche nazionali.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha formulato alcune raccomandazioni alla Commissione:

  1. definire chiaramente le priorità dei rischi e stabilire contatti con il Servizio europeo per l’azione esterna in merito ai paesi terzi nella blacklist;
  2. privilegiare il ricorso ai regolamenti anziché alle direttive;
  3. istituire un quadro per la presentazione di richieste riguardanti le violazioni del diritto Ue.

Parimenti, sono state formulate raccomandazioni anche per l’EBA:

  1. adottare norme per evitare che il consiglio delle autorità di vigilanza sia influenzato durante le decisioni;
  2. elaborare orientamenti che facilitino un’armonizzazione degli scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza a livello nazionale e dell’Ue

Infine, anche la BCE è stata destinataria di raccomandazioni da parte della Corte:

  1. mettere in atto procedure decisionali interne più efficienti;
  2. apportare modifiche alle proprie prassi di vigilanza quando saranno impartiti indirizzi dell’EBA

Nell’ottica di accelerare il processo di armonizzazione della normativa europea sull’antiriciclaggio, anche alla luce dei risultati dell’audit summenzionato, d’ora in poi il Parlamento Europeo utilizzerà lo strumento dei Regolamenti in luogo delle Direttive per dare un segnale concreto alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In modo le definizioni armonizzate potranno essere direttamente applicabili agli Stati membri, e quindi la definizione dei soggetti obbligati a rispettare la disciplina o gli obblighi di adeguata verifica della clientela non dovranno essere più recepiti dal legislatore nazionale e verrà definitivamente azzerato il rischio legato a una disomogenea applicazione del sistema antiriciclaggio.

In tale contesto, lo scorso novembre 2020 il Consiglio europeo ha discusso e approvato le proposte della Commissione per creare un corpus unico di norme che contenga definizioni armonizzate, la disciplina di un’autorità Ue e un meccanismo di coordinamento a sostegno delle unità di intelligence finanziaria dislocate nei vari Paesi.

Per effetto della normativa di prossima attuazione, la responsabilità dell’Autorità di vigilanza Ue sarà calibrata secondo un approccio basato sul rischio, e potrà comportare un suo intervento diretto in situazioni eccezionali e subentrare alle Autorità di Vigilanza nazionali se queste non riuscissero a garantire una vigilanza efficace. Il nuovo organismo europeo sarà autorizzato a condurre ispezioni generali, comprese ispezioni in loco «congiuntamente con l’Autorità di Vigilanza nazionale», nonché impartire istruzioni dirette o imporre sanzioni.

A cura della Divisione GRC

 

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