Nuova Direttiva Europea su gestori e acquirenti di NPL

Nuova Direttiva Europea su gestori e acquirenti di NPL

20 Giugno 2022 Legal News 0

Il 24 novembre 2021 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato la versione definitiva della Direttiva 2021/2167 (c.d. “Direttiva NPL”) relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 29 dicembre 2023 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 8 dicembre 2021.

La direttiva si propone, da un lato, di sottoporre ad un regime autorizzativo e di vigilanza e di regolamentare con una apposita disciplina comportamentale tutte le attività di gestione dei crediti deteriorati (c.d. “Non Performing Loans” ovvero “NPL”), e, dall’altro, di aumentare l’efficienza e la trasparenza sui mercati secondari dei crediti problematici, auspicando che possano diventare il canale preferenziale per ridurre sistematicamente la dimensione degli stock NPL a livello europeo, considerato che il loro volume è da diversi anni fonte di preoccupazione crescente per gli istituti di credito. 

La direttiva stabilisce requisiti comuni per (i) i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato ovvero al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione e (ii) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato ovvero il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Verranno regolamentati i trasferimenti dei contratti di credito sia dalle banche, che hanno inizialmente originato i finanziamenti, sia da altri investitori, che potranno fare affidamento su special servicer per lo svolgimento delle attività di gestione e recupero dei crediti, come, ad esempio, ricevere e gestire i pagamenti dei debitori, rinegoziare i termini dei finanziamenti, gestire i reclami relativi ai crediti, informare i debitori delle modifiche dei tassi d’interesse o di altri oneri.

E’ previsto che gli special servicer dovranno richiedere ed ottenere un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all’interno del territorio di quest’ultimo, e che il processo di autorizzazione sarà armonizzato in tutti gli Stati membri; non avranno bisogno di autorizzazione per operare in questo segmento le banche, alcune tipologie di professionisti che svolgono attività di finanziamento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le società di gestione del risparmio, mentre gli special servicer già operanti beneficeranno di un periodo di transizione di sei mesi per ottenere l’autorizzazione.

Una volta ottenuta la licenza, i gestori di crediti dovranno rispettare diverse regole di condotta nei confronti dei debitori, fra le quali in particolare:

  1. agire in buona fede, in modo equo e professionale;
  2. fornire ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;
  3. rispettare e tutelare le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;
  4. comunicare con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.

Per quanto riguarda l’acquisto dei crediti, le banche saranno tenute a fornire ai potenziali acquirenti di crediti “le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato ovvero al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato ovvero dal contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto prima della stipula del contratto di trasferimento dei diritti di tale creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato ovvero del contratto di credito deteriorato stesso, assicurando nel contempo la protezione delle informazioni messe a disposizione dall’ente creditizio e della riservatezza dei dati commerciali”.

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Le banche dovranno poi anche informare le autorità competenti sui dettagli dei prestiti trasferiti, quali, ad esempio, l’identificativo della persona giuridica dell’acquirente di crediti, l’identità dell’acquirente di crediti, l’indirizzo dell’acquirente dei crediti, il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato ovvero del contratto di credito deteriorato trasferiti, il numero e l’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato ovvero dei contratti di credito deteriorato trasferiti. L’European Banking Authority implementerà progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle suddette informazioni; un modello di dati è attualmente in consultazione e dovrebbe essere reso disponibile nel corso del 2022.

Va precisato che gli acquirenti di crediti con sede nell’UE non saranno tenuti a richiedere una licenza specifica; tuttavia, dovranno nominare una banca, un professionista che svolga attività di prestito ovvero uno special servicer per la gestione degli NPL conclusi con i consumatori. Per quanto riguarda gli acquirenti di crediti con sede in un paese terzo, questo requisito di nomina si applicherà anche agli NPL conclusi con qualsiasi persona fisica e con le piccole e medie imprese.

Da ultimo, in merito agli aspetti legati alla vigilanza da parte delle autorità competenti, i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori dei servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate le attività di gestione dei crediti saranno sottoposti ad una adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Il periodo non breve concesso dalla normativa per il suo recepimento si spiega anche con le tempistiche necessarie agli intermediari per porre in essere i necessari adeguamenti. Tra i vari aspetti si segnalano, per le Banche:

  • la necessità di rivedere i contratti con gli special servicer,
  • la verifica della rispondenza dei fornitori esterni ai requisiti specifici richiesti dalla direttiva,
  • l’implementazione delle procedure necessarie ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti degli acquirenti, di notifica nei confronti dei debitori ceduti e di segnalazione alle autorità di vigilanza,
  • la predisposizione di flussi informativi conformi ai nuovi requirement.

Per gli special servicer:

  • occorrerà presentare istanza per operare come “gestori di crediti” e avviare l’iter autorizzativo per ottenere, in funzione del tipo di operatività anche in chiave prospettica, la “passaportazione” in Europa;
  • verificare che gli accordi di cessione e i mandati nei confronti dei fornitori esterni siano conformi alla nuova direttiva.

A cura della Divisione Legal di Consilia Business Management

 

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